Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale
Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.(1) Per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, sono predisposti servizi di assistenza tecnica da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.(2)
A tali servizi provvede l'istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), di cui all'art. 39, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.(3)
I servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e commercializzazione dei prodotti, prestati dallo IASM, sono riservati con priorita' alle imprese di piccole e medie dimensioni.(4)
(1) Art. 19, c. 1°, L. n. 717/1965
(2) Idem, c. 2°; art. 1, c. 1°, L. n. 183/1976
(3) Art. 19, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 1 , L. n. 183/1976
(4) Art. 10, c. 18°, L. n. 853/1971