Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154
Articolo 23Articolo 25
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28 settembre 2010
Art. 24. Requisiti 1. I coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali:
a) titolo di studio conseguito in discipline agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti;
b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;
c) svolgimento di attivita' professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.
2. I coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore; in quest'ultimo caso devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacita' d'uso dei piu' diffusi strumenti informatici.
Entrata in vigore il 28 settembre 2010
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