Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154
Articolo 16Articolo 18
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28 settembre 2010
Art. 17. Attribuzione di fasi della rilevazione 1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione puo' attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purche' tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione puo' affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purche' tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
3. L'Ufficio regionale di censimento e' responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attivita' censuarie di cui ai commi 1 e 2.
Entrata in vigore il 28 settembre 2010
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