Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154
Articolo 2
Versione
28 settembre 2010
Art. 1. Obiettivi 1. Obiettivi del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono:
a) fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale;
b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole;
c) consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.
Avvertenza:
- II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee) e' il seguente:
«2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ) e successive modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- Il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321.
- Il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 e per il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 28 settembre 2010
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