Articolo 99 del Regolamento del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361
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31 agosto 1926

Art. 99.

Ciascun campione deve essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna di esse un recipiente adatto ovvero sacchetti di carta o di tela.

Le sostanze suscettibili di assorbire o perdere umidita' debbono sempre essere collocate in recipienti di vetro previamente asciugati e chiusi con tappo smerigliato o per lo meno con tappo di sughero protetto esternamente con uno strato di paraffina.

I liquidi debbono essere posti in bottiglie adatte, previamente lavate con acqua e poi col liquido stesso e chiuse con tappo; quando, pero', si tratti di liquido suscettibile di fermentare, si devono adottare i provvedimenti necessari ad evitare la rottura delle bottiglie.

Entrata in vigore il 31 agosto 1926