Articolo 100 del Regolamento del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361
Articolo 99Articolo 101
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31 agosto 1926

Art. 100.

Ciascun campione deve essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita' e deve essere suggellato, preferibilmente con ceralacca, col timbro dell'ufficio prelevatore.

L'interessato e' in facolta' di apporre ai campioni anche il proprio timbro.

Ad ogni campione si applichera' un'etichetta in maniera che non sia possibile asportarla, sulla quale s'indicheranno: la data ed il numero del verbale a cui si riferisce il campione, il nome del proprietario o del detentore della merce, e la natura di questa.
Ciascuna etichetta deve essere firmata dal prelevatore e dall'interessato. Ove questo si rifiuti se ne fara' menzione nel verbale.

Entrata in vigore il 31 agosto 1926