Articolo 102 del Regolamento del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361
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31 agosto 1926

Art. 102.

Qualora dal sopraluogo o dalla visita risulti accertata l'inosservanza di qualche disposizione del decreto-legge o del presente regolamento, l'incaricato della vigilanza compilera' apposito verbale, e, quando sia applicabile la confisca prevista dall'art. 58 del decreto-legge, richiedera' l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per il sequestro della merce a norma dell' art. 166 del Codice di procedura penale .

Ove le cose sequestrate non possano essere asportate dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, per essere date in consegna al cancelliere, a norma dell' art. 242 del Codice di procedura penale , verra' nominato un custode che potra' essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservarle e di presentarle a richiesta dell'Autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 31 agosto 1926