Articolo 97 del Regolamento del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361
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31 agosto 1926

Art. 97.

I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni qualita' di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute in recipienti ed imballaggi che portino identiche indicazioni e dichiarazioni di garanzia, si puo' prelevare un campione unico mescolando fra loro campioni parziali presi dai diversi recipienti od imballaggi.

I prelevamenti si eseguono nel modo seguente:

a) per merce alla rinfusa o contenuta in unico imballaggio o recipiente, si prendono convenienti quantita' di merce dall'alto, dal basso e dal centro del mucchio, dell'imballaggio o del recipiente e si mescolano fra loro le diverse porzioni;

b) per merci omogenee contenute in piu' imballaggi o recipienti si deve prelevare un conveniente numero di campioni da alcuni imballaggi o recipienti, scelti a caso, seguendo le norme di cui al comma precedente e mescolando fra loro i singoli campioni per formare quello medio.

Di ogni prelevamento si deve redigere verbale.

Entrata in vigore il 31 agosto 1926
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