Articolo 101 del Regolamento del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361
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31 agosto 1926

Art. 101.

Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sara' rilasciato all'interessato, mentre gli altri tre saranno inviati all'Istituto analizzatore insieme al verbale di prelevamento di cui all'articolo 105. L'Istituto, in caso di denuncia, conservera' almeno uno dei campioni a disposizione dell'Autorita' giudiziaria per l'eventuale revisione dell'analisi.

Salvo il caso di prelevamenti fatti a cura dell'Autorita' sanitaria o dell'Istituto confederale delle conserve alimentari istituito con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 501 , il prezzo dei campioni asportati deve essere offerto all'interessato, che accettandolo, deve rilasciarne ricevuta.

Entrata in vigore il 31 agosto 1926