Articolo 4 del Decreto 18 febbraio 1998, n. 41
Articolo 3
Versione
27 marzo 1998
Art. 4. 1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonche' di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
Entrata in vigore il 27 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente