Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 dicembre 1986
Art. 11. Revoca dell'indulto 1. Il beneficio dell'indulto e' revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1986
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