Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340 , e' modificato come segue:
"Il giudizio nei concorsi, di cui agli articoli 241 e 242 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' demandato ad una Commissione nominata con suo decreto dal Ministro per l'interno e composta dal vice presidente del Consiglio superiore degli archivi di Stato, che la presiede, dal direttore generale della Amministrazione civile o dal capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato, da due membri del Consiglio superiore degli archivi di Stato designati dal Consiglio stesso, e dal soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato avente qualifica di soprintendente di 1ª classe o equiparata.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata".