Articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 aprile 1958
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Versione
1 gennaio 1972
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1971, N. 1046))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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