Articolo 7 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 15
Articolo 6
Versione
4 marzo 2015
Articolo 7
Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo avra' durata illimitata; ciascuna delle Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.

Fatto a Roma l'11 novembre 2008 in due originali, ciascuno in italiano e in portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
(Firma) (Firma)


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 4 marzo 2015
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