Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 marzo 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 marzo 2015 |
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Versioni del testo
- Articolo 1ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO,
CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, qui di seguito denominate "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
Oggetto dell'Accordo
1. I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un membro del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Federativa del Brasile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa del Brasile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'.
L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:
I) i coniugi non separati;
II) i figli non sposati minori di 21 anni;
III) i figli non sposati minori di 25 anni, purche' frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
IV) i figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili ai sensi della normativa locale.
2. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.
3. Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati. - Articolo 2Articolo 2
Procedura di autorizzazione in Italia
L'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione alla registrazione del familiare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente.
Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore, dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile comunichera' nella Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana il nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso. - Articolo 3Articolo 3
Procedura di autorizzazione nella Repubblica Federativa del Brasile
In Brasile, L'Ambasciata d'Italia inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Federativa del Brasile informandolo del nome del familiare, presente in Brasile, che richiede il permesso di intraprendere un'attivita' lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita' o, nel caso di attivita' lavorativa subordinata, comunicando il nome del datore di lavoro. Il Cerimoniale Diplomatico, verificato che la persona in questione rientra nelle categorie definite dall'Accordo, e dopo aver osservato le procedure interne vigenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.