Articolo 13 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
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5 marzo 2015

Art. 13.

Misure di clemenza

1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformita' con le rispettive disposizioni normative interne.
2. Quando ricevera' comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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