Articolo 12 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 marzo 2015

Art. 12.

Revisione della sentenza

1. Soltanto la Parte mittente avra' il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.
2. Quando ricevera' comunicazione di qualsiasi modifica della sentenza, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al ricorso per revisione.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente