Articolo 7 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 marzo 2015

Art. 7.

Consenso della persona condannata

La Parte mittente dara' garanzie che la persona condannata, nel rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in maniera volontaria. La procedura da seguire a tale riguardo sara' regolata dalla legge della Parte mittente.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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