Articolo 14 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 marzo 2015

Art. 14.

Dovere di informazione

La Parte ricevente informera' la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della liberta' quando:
a) la sentenza sia stata eseguita;
b) la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;
c) la Parte mittente richieda un rapporto speciale.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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