Articolo 19 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 18
Versione
5 marzo 2015

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata.
Ciascuna delle Parti potra' in ogni momento denunciarlo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica, senza pregiudizio per i procedimenti di trasferimento in corso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Brasilia, il 27 marzo 2008, in duplice esemplari nelle lingue italiana e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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