Articolo 17 - Trattato della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 marzo 2015

Art. 17.

Lingua

La richiesta di trasferimento e i documenti ad essa relativi, inviati da una delle Parti nell'ambito del presente Trattato, saranno accompagnati da traduzione nella lingua della Parte che li riceve, salvo diverso accordo tra le Parti.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente