Art. 20. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136)) ((13)) ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell' articolo 10, comma 1 , o dell' articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell' articolo 10, comma 1 , o dell' articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".