Articolo 20 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
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Versione
29 febbraio 1992
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Versione
16 settembre 2015
Art. 20. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 136)) ((13)) ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell' articolo 10, comma 1 , o dell' articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 16 settembre 2015
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