Art. 3. Procedimenti sanzionatori 1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6, ove le societa' di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarita', il Ministero, previa contestazione dei fatti, puo' sospendere la societa' dall'esercizio dell'attivita' fiduciaria o di revisione e, nei casi piu' gravi, puo' revocare l'autorizzazione.
2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.