Legge 26 giugno 1959, n. 414

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1959, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1959-60, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative nel mese di gennaio 1959.
      • Art. 2.
        La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1959.