Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 1959 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1959, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1959-60, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative nel mese di gennaio 1959. - Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1959.