Articolo 6 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 marzo 1942
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Versione
1 gennaio 1963
Art. 6. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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