Art. 30. Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario).
Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e', per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta e' stata basata.
Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario e' costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonche' dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passivita' o a favore di terzi.
Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e', per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta e' stata basata.
Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario e' costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonche' dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passivita' o a favore di terzi.