Articolo 30 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 29Articolo 31
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31 marzo 1942
Art. 30. Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario).

Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e', per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta e' stata basata.

Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario e' costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonche' dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passivita' o a favore di terzi.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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