Articolo 34 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 33Articolo 35
Versione
31 marzo 1942
Art. 34.

(Ristabilimento del limite e sanzioni a carico della societa' e degli amministratori).

Accertata definitivamente la violazione del limite di possesso azionario determinato ai sensi dell'art. 31, l'Ufficio distrettuale intima alla societa' di riportare il possesso entro il limite stabilito in un termine non inferiore a giorni 30 dalla data di notifica dell'intimazione.

Trascorso detto termine senza che la societa' abbia Provveduto, deve essere disposta la vendita coattiva delle azioni eccedenti il limite.

E' fatta salva l'applicazione, in confronto degli amministratori, dell'ammenda ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge, quando sia constatata la violazione del limite del possesso azionario della societa'.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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