Art. 10. (Ammortamento delle azioni).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile .
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile .