Articolo 10 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 9Articolo 11
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31 marzo 1942
Art. 10. (Ammortamento delle azioni).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile .


Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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