Articolo 5 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 4Articolo 6
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31 marzo 1942
Art. 5. (Omessa distribuzione delle azioni).

Le societa' per azioni hanno facolta' di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualita' di socio e' provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonche', nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.


Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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