Articolo 1 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 2
Versione
31 marzo 1942
Art. 1. (Intestazione delle azioni).

Le azioni emesse dalle societa', aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.

L'intestazione e' fatta dalla societa' emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.

Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla societa' emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.

E' fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le societa' fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli stessi.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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