Art. 33. Rettifica delle dichiarazioni relative ai possessi azionari e contestazione della violazione del limite).
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza degli elenchi gia' presentati ai sensi dell'articolo 5 de1 R. dereto-legge 25 Ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, nonche' delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, primo comma, del presente decreto, e, nel termine di sei mesi successivo a quello in cui dette dichiarazioni furono presentate, notificano alla societa' l'eventuale rettifica nelle forme stabilite per la notifica degli atti relativi all'accertamento delle imposte dirette.
In sede di esame dei bilanci ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza delle dichiarazioni di cui al secondo comma del precedente art. 32 ed, ove constatino che sia stato superato il limite del possesso azionario stabilito a mente dell'art. 31 del presente decreto, contestano la violazione alla societa' con avviso da notificarsi nelle forme di cui al comma precedente, nei termini fissati per la rettifica della dichiarazione presentata ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dalla societa' detentrice dei titoli.
Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente art. 32, gli Uffici provvedono all'accertamento e, entro un anno dalla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, contestano alla societa' le eventuali violazioni.
Contro gli accertamenti notificati ai sensi del presente articolo e' dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Collegio peritale istituito a mente dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, il quale decide inappellabilmente.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza degli elenchi gia' presentati ai sensi dell'articolo 5 de1 R. dereto-legge 25 Ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, nonche' delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, primo comma, del presente decreto, e, nel termine di sei mesi successivo a quello in cui dette dichiarazioni furono presentate, notificano alla societa' l'eventuale rettifica nelle forme stabilite per la notifica degli atti relativi all'accertamento delle imposte dirette.
In sede di esame dei bilanci ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza delle dichiarazioni di cui al secondo comma del precedente art. 32 ed, ove constatino che sia stato superato il limite del possesso azionario stabilito a mente dell'art. 31 del presente decreto, contestano la violazione alla societa' con avviso da notificarsi nelle forme di cui al comma precedente, nei termini fissati per la rettifica della dichiarazione presentata ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dalla societa' detentrice dei titoli.
Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente art. 32, gli Uffici provvedono all'accertamento e, entro un anno dalla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, contestano alla societa' le eventuali violazioni.
Contro gli accertamenti notificati ai sensi del presente articolo e' dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Collegio peritale istituito a mente dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, il quale decide inappellabilmente.