Articolo 4 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1942
Art. 4. (Contenuto della intestazione e delle annotazioni).

L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternita' e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternita', puo' essere indicata la ditta.

Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.

Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalita' di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalita', della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.

Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano gia' presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla societa' emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalita'.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente