Articolo 32 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
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31 marzo 1942
Art. 32. (Dichiarazioni relative al capitale ed ai possessi di azioni).

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le societa' che hanno presentato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, a mente del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, l'elenco delle azioni di altre societa', aventi sede nel Regno, da esse possedute alla data del 27 ottobre 1941, sono tenute a dichiarare all'Ufficio medesimo l'ammontare del capitale sociale alla data stessa, determinato ai sensi del Precedente art. 30.

Nei termini previsti per le dichiarazioni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, le societa', debbono denunciare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutte le variazioni nel valore del proprio capitale e nei possessi azionari avvenute nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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