Articolo 7 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 marzo 1942
Art. 7.

(Successione a causa di morte nella proprieta' delle azioni).

Nel caso di morte dell'azionista, la societa' emittente, se non vi e' opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprieta' sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorieta' giudiziale o notarile, attestante la qualita' di erede o di legatario dei titoli. La societa' trattiene detti documenti.

Resta fermo l'obbligo della societa' di richiedere la prova che e' stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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