Articolo 14 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 marzo 1942
Art. 14. (Girate per procura e in garanzia).

I titoli azionari possono essere girati « per procura ».

Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di quest'ultimo, esclusa la facolta' di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa.

Il giratario « in garanzia » puo' girare il titolo soltanto per procura.

Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente e' effettuata dalla societa' emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli.

Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'art. 12.

Il giratario per procura, al quale sia stato comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni.

Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, puo' disporne con nuova girata, ma non e' consentito di cancellare le girate precedenti.
Entrata in vigore il 31 marzo 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente