Articolo 8 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 7Articolo 9
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31 marzo 1942
Art. 8. (Divisione di un titolo azionario multiplo).

Ferma la indivisibilita' del titolo unitario, il titolare di un titolo multiplo puo' richiederne la divisione in piu' titoli.


Entrata in vigore il 31 marzo 1942
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