Articolo 2 del Regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 marzo 1942
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Versione
1 gennaio 1963
Art. 2. (Trasferimento delle azioni).

Il trasferimento dei titoli azionari si opera con l'annotazione del nuovo titolare, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo.

Di fronte alla societa' emittente il trasferimento per girata non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della societa' stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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