Articolo 3 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
Articolo 2Articolo 4
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21 maggio 1994
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19 luglio 1997
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1 gennaio 2017
Art. 3. Trattamenti di disoccupazione 1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427 , e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)) .(4)

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che " Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche' di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 , si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita' stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa dall' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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