Art. 3.
Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie
1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."
(( 2. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , il comma 573 e' sostituito dai seguenti:
"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarieta' strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese" )) (( 2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti" )) (( 3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ";
b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente" )) (( 3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".
3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo l'articolo 243-quinquies e' aggiunto il seguente:
"Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell' articolo 41 della Costituzione , le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1" )) 4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione ((di almeno il 20 per cento)) dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio ((e per i tre esercizi successivi)) , l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".
(( 4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le societa' controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale ))
Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie
1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."
(( 2. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , il comma 573 e' sostituito dai seguenti:
"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarieta' strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese" )) (( 2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti" )) (( 3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ";
b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente" )) (( 3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".
3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo l'articolo 243-quinquies e' aggiunto il seguente:
"Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell' articolo 41 della Costituzione , le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1" )) 4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione ((di almeno il 20 per cento)) dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio ((e per i tre esercizi successivi)) , l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".
(( 4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le societa' controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale ))