2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall' articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche' le disposizioni di cui all' articolo 9, commi 1 , 2-bis , 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 , e all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 , possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita' interno e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che cio' determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.
3-quater. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 1, comma 15-quater) che "Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 , fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali".