Articolo 1 del Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52
Articolo 2
Versione
2 maggio 1987
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 21 GENNAIO 1988, N. 12
Entrata in vigore il 2 maggio 1987