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Articolo 1 del Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52
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Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52
Articolo 1 del Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52
Versione
2 maggio 1987
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 21 GENNAIO 1988, N. 12
Entrata in vigore il 2 maggio 1987
Vedi fonte istituzionale
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