Art. 18. Abrogazioni e disapplicazioni 1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
articolo 17 (Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi);
articolo 18, secondo comma;
articolo 96 (Requisiti di promovibilita', periodicita' delle promozioni);
articolo 97 (Promozioni);
articolo 98 (Commissioni di avanzamento);
articolo 99, secondo comma;
articolo 104 (Periodo di servizio presso altre amministrazioni); articolo 149 (Dotazioni organiche).
2. Sono inoltre abrogati:
a) l' articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , che prevede i collocamenti a disposizione presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo; c) la legge 4 agosto 1989, n. 285 ; d) il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330 , recante norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione; e) il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781 , recante il regolamento che individua le sedi in cui i funzionari diplomatici possono svolgere funzioni proprie del grado superiore, a norma dell' articolo 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ; f) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377 , recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica.
3. Le disposizioni contenute nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica.
Note all'art. 18:
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330 , reca: "Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione".
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781 , reca: "Regolamento di esecuzione dell' art. 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ".
articolo 17 (Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi);
articolo 18, secondo comma;
articolo 96 (Requisiti di promovibilita', periodicita' delle promozioni);
articolo 97 (Promozioni);
articolo 98 (Commissioni di avanzamento);
articolo 99, secondo comma;
articolo 104 (Periodo di servizio presso altre amministrazioni); articolo 149 (Dotazioni organiche).
2. Sono inoltre abrogati:
a) l' articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , che prevede i collocamenti a disposizione presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo; c) la legge 4 agosto 1989, n. 285 ; d) il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330 , recante norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione; e) il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781 , recante il regolamento che individua le sedi in cui i funzionari diplomatici possono svolgere funzioni proprie del grado superiore, a norma dell' articolo 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ; f) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377 , recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica.
3. Le disposizioni contenute nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica.
Note all'art. 18:
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330 , reca: "Norme regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a consigliere di legazione".
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781 , reca: "Regolamento di esecuzione dell' art. 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ".