Articolo 6 - Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche
Articolo 5Articolo 7
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1 maggio 1988
Art. 6.
Compensi
1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione autorizzata ed eseguita, il compenso omnicomprensivo specificato nell'accluso nomenclatore tariffario.
2. Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito al costo dei materiali e alle spese generali. Per la branca di odontostomatologia, i suddetti costi vengono determinati nella misura del 30 per cento.
3. Entro la fine di ogni mese il professionista invia, all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti nonche' dei referti formulati se richiesti dalla U.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo.
4. I compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta.
5. E' fatto divieto al professionista di percepire direttamente dall'utente compensi a qualsiasi titolo per le prestazioni convenzionate e autorizzate. La violazione, accertata e contestata, di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.
Entrata in vigore il 1 maggio 1988
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