Articolo 7 - Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 maggio 1988
Art. 7.
Contributo ENPAM
1. Sui compensi di cui all'art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico.
Entrata in vigore il 1 maggio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente