Legge 27 maggio 1952, n. 899

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        E' approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e Protocollo di firma, conclusi a Roma il 25 gennaio 1951.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

      • Accordo- Allegato della Legge 27 maggio 1952, n. 899
        ALLEGATO

        I.

        Il Governo della Repubblica italiana concede al Governo degli Stati Uniti del Brasile il diritto di esercire, per mezzo di una o piu' imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unita Tabella B.

        II.
        Il Governo degli Stati Uniti del Brasile concede al Governo della Repubblica italiana il diritto di esercire, per mezzo di una o piu' imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unita Tabella A.

        III.
        Le imprese aeree designate dalle Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, godranno nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ciascuna delle rotte descritte nelle annesse Tabelle, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, nonche' del diritto di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale, nei punti indicati nelle annesse Tabelle alle condizioni specificate nelle sezioni IV e V.

        IV.
        a) La capacita' di trasporto dei servizi delle imprese aeree delle due Parti Contraenti dovra' essere proporzionata alla domanda di traffico.
        b) Un trattamento giusto ed equo dovra' essere assicurato alle imprese aeree designate delle due Parti Contraenti affinche' esse possano godere di uguali possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti.
        c) I servizi convenuti avranno per obiettivo principale di assicurare una capacita' corrispondente alla domanda di traffico fra il Paese del quale detta impresa ha la nazionalita' ed il Paese di destinazione del traffico.
        d) Il diritto di una impresa aerea designata di caricare e scaricare nei punti delle rotte specificate, traffico internazionale destinato al territorio di terzi Stati o da essi proveniente, sara' esercitato in conformita' dei principi generali di naturale e' razionale sviluppo del trasporto aereo accettati dalle due Parti Contraenti, in modo che la capacita' sia in relazione:
        1° alla domanda di traffico fra il Paese di origine ed il Paese di destinazione;
        2° alle esigenze di un piu' economico esercizio dei servizi convenuti, e 3° alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate, tenuto conto degli interessi dei servizi locali e regionali.

        V.
        Nella istruzione e gestione dei servizi aerei convenuti, le imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione nel caso di esercizio di rotte comuni o di tratti di esse, gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicarli.
        Ciascuna delle Parti Contraenti puo' invocare, in qualsiasi momento, l'applicazione del principio sopra indicato, chiedendo all'altra Parte Contraente di inviare Delegati al fine di una consultazione per il raggiungimento di un Accordo soddisfacente.
        La consultazione dovra' aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta all'altra Parte Contraente e, qualora un accordo non sia potuto raggiungere entro trenta giorni, tale consultazione potra' continuare per altri 60 giorni, ma, in tale caso, la Parte che ha chiesto la consultazione potra' esigere la sospensione del servizio in contestazione.
        Scaduto questo ultimo termine, la questione potra' essere deferita ad un giudizio arbitrale nella forma prevista nell'articolo 10 dell'Accordo.

        VI.
        a) Le tariffe relative alle rotte in comune o a quelle che comunque si riferiscono a territori delle due Parti Contraenti, saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione, il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, le tariffe applicate da altre imprese aeree e le caratteristiche di ogni servizio fra cui la sicurezza, la velocita' e il "comfort".
        b) Nello stabilire le tariffe, le imprese designate dovranno tenere in considerazione le raccomandazioni della I. A. T. A.
        c) Previa comunicazione alle rispettive autorita' aeronautiche e, qualora cio' sia necessario, dopo aver consultato le imprese aeree dei terzi Paesi che effettuino servizi sulla stessa rotta o tratti di essa, le imprese designate stabiliranno di comune accordo le tariffe per passeggeri e merci da applicare nei tratti comuni delle loro rotte.
        d) Nel caso in cui le imprese designate non raggiungano l'accordo, spettera' alle autorita' aeronautiche di cercare una soluzione.
        Qualora cio' non sia possibile, la questione sara' sottoposta all'arbitrato, secondo l'articolo 10 dell'Accordo.
        e) Le imprese designate dovranno sottoporre le loro tariffe all'approvazione delle Autorita', aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale periodo potra' essere ridotto con il consenso delle Autorita' sopra indicate.
        f) Le tariffe applicate dalle imprese aeree designate da una delle Parti Contraenti, quando serviranno localita' su rotte comuni fra il territorio dell'altra Parte Contraente e terzi Paesi, non saranno inferiori a quelle applicate dall'altra Parte Contraente.

        VII.
        L'inclusione o l'omissione di scali su rotte aeree indicate nelle tabelle delle rotte, fuori del territorio di una Parte Contraente, dovranno essere oggetto di comunicazione delle Autorita' aeronautiche della prima Parte Contraente a quelle della seconda, 30 giorni prima della data stabilita della loro effettuazione, termine questo, che potra' essere diminuito di comune intesa.
        Le Autorita' aeronautiche che riceveranno la comunicazione, dovranno entro il termine stabilito, far conoscere alle altre Autorita' aeronautiche se accolgano o meno l'applicazione della modifica proposta.
        In caso negativo, le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti cercheranno di intendersi allo scopo di arrivare ad un soddisfacente accordo.
        Resta inteso che, durante le consultazioni, le imprese designate non possono porre in applicazione le modifiche proposte.

        VIII.
        Le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, non meno di 15 giorni prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dei rispettivi servizi, le informazioni concernenti le autorizzazioni date alle rispettive imprese aeree designate per esercitare servizi convenuti, in tutto o in parte.
        Dette informazioni saranno completate specialmente dai testi delle autorizzazioni concesse e delle eventuali modifiche, nonche' dai dati relativi alle frequenze agli orari ed ai tipi degli aerei impiegati.

        IX.
        Salvo disposizione espressa in contrario, dalla Autorita' aeronautica competente, le imprese aeree designate potranno mantenere proprio personale tecnico e amministrativo negli aeroporti dell'altra Parte Contraente. L'80% del personale di ogni categoria (tecnico, amministrativo, operaio), dovra' essere della nazionalita' dello Stato nel cui territorio si trovino gli aeroporti in questione.
        Qualunque divergenza che sorga su tale punto, sara' risolta dalle Autorita' aeronautiche del Paese nel cui territorio si trovino i suddetti aeroporti.

        X.
        Finche' sussisteranno le esigenze del visto per l'ammissione degli stranieri nel territorio di qualsiasi delle Parti Contraenti, gli equipaggi indicati nel bollettino di bordo degli aerei delle due Parti impiegati nei servizi convenuti saranno esenti dal visto d'obbligo; dovranno possedere un passaporto valido ed un documento di identita' rilasciato dall'impresa designata presso la quale prestano servizio.
        Perche' si possa godere di quanto disposto nella presente sezione, il comandante dell'aereo dovra' presentare alle autorita' competenti, al primo scalo, sul territorio dell'altra Parte Contraente, il ruolo completo dell'equipaggio.

        XI.
        La materia relativa ai servizi postali per via aerea sara' regolata dalle convenzioni internazionali e dagli accordi speciali vigenti al riguardo.

        QUADRO DELLE ROTTE

        A) TABELLA DELLE ROTTE ITALIANE:
        1. - Dall'Italia per Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, e viceversa.
        2. - Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, Buenos Ayres e viceversa.
        3. - Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ayres e viceversa.

        B) TABELLA DELLE ROTTE BRASILIANE:
        1. - Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma e viceversa.
        2. - Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Zurigo, Francoforte o Berlino e viceversa.
        3. - Dai Brasile per Dacar o Isola del Sale,. Lisbona e/o Madrid, Roma, Istambul, Beirut e viceversa.

        PROTOCOLLO DI FIRMA

        Nel decorso delle trattative terminate con la firma dell'Accordo sui Trasporti Aerei fra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, conclusosi in data odierna i rappresentanti delle Parti Contraenti sono concordi sui seguenti punti:
        1. Le Autorita' di dogana, polizia, immigrazione e igiene pubblica delle Parti Contraenti metteranno in pratica, nella maniera piu' semplice e rapida, le disposizioni previste negli articoli 3 e 5 dell'Accordo, allo scopo di evitare qualsiasi ritardo nel movimento degli aeromobili impiegati, nei servizi convenuti. Cio' sara' preso nella dovuta considerazione nell'applicazione dei rispettivi regolamenti.
        2. Essendo desiderio di entrambe le Parti Contraenti che le loro aviazioni commerciali, oltre ad appartenere loro integralmente si servano di aeromobili i cui equipaggi appartengano ai rispettivi territori, la facolta' riconosciuta nella seconda parte dell'art. 7 dell'Accordo, di negare o revocare un'autorizzazione ad un'impresa aerea designata da una delle Parti Contraenti potra' essere esercitata dall'altra Parte Contraente, nel caso che tra gli equipaggi degli aeromobili della Prima Parte Contraente sia incluso personale navigante che non abbia la sua nazionalita'.
        L'inclusione di elementi d'equipaggio nativi di terzi paesi sara' ammessa solo se abbia lo scopo di istruire e addestrare il personale navigante.
        Ciononostante, qualsiasi delle Parti Contraenti s'impegna, a richiesta dell'altra Parte Contraente, a far escludere dall'equipaggio degli aeromobili delle imprese aeree designate qualsiasi elemento la cui presenza nel territorio dell'altra Parte Contraente non sia ritenuta desiderabile.
        3. Resta inteso che la sezione VII dell'Allegato concerne in particolare le variazioni delle rotte, mentre la sezione V dello stesso Allegato concerne invece soltanto l'esercizio dei servizi convenuti.

        In fede di che, i Plenipotenziari designati da entrambe le Parti Contraenti hanno firmato il presente, in due esemplari, negli stessi termini, nelle lingue italiana e portoghese ugualmente validi.

        Roma, 25 gennaio 1951

        Per il Presidente della Repubblica degli S. U. del Brasile
        CARLOS ALVES DE SOUZA

        Per il Presidente della Repubblica italiana
        SFORZA


        Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

        Il Ministro per gli affari esteri
        DE GASPERI