Articolo 7 - Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia
Articolo 6
Versione
14 marzo 1971
Art. 7.


Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano e' esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulate nell'interesse dello Stato.
Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.
Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere e parte dell'ottava.
Romolo DEOTTO
Biagio CARLETTI
Vitaliano PEDUZZI
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste
Filippo SORI, teste
Mario LUZI


Registrato a Milano il 18 dicembre 1970 al n. 4884 1/ME vol. 40. - Gratis.


Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica


Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI
Entrata in vigore il 14 marzo 1971