Art. 13. (Revoca dell'indulto)
Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale della durata non inferiore a mesi sei.
Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale della durata non inferiore a mesi sei.