Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 luglio 1959
Art. 13. (Revoca dell'indulto)

Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale della durata non inferiore a mesi sei.
Entrata in vigore il 11 luglio 1959
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