Art. 2. Funzioni e compiti assunti in materia
di trasporto ferroviario 1. Sono attribuiti alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insista su territorio regionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione sono individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi di cui al comma 1, almeno pari a quello delle regioni viciniori. Tra le risorse finanziarie dovranno essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
3. All'attuazione dei relativi conferimenti, ivi compresi quelli per l'esercizio delle funzioni trasferite, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla data dell'Accordo di programma di cui al comma 2.
4. Relativamente ai servizi di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, e comunque successivamente alla stipula degli Accordi di programma di cui ai commi 7 e 8 e all'effettiva attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, la Regione subentra allo Stato nel rapporto con l'Impresa ferroviaria e stipula con quest'ultima il relativo Contratto di servizio. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con l'Impresa ferroviaria nel periodo antecedente al predetto subentro o, comunque, alle stesse conseguenti.
5. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti pubblici di servizi, la scelta del gestore del servizio avviene mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica.
6. Il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare le esigenze di mobilita' dell'utenza, cosi' come individuate al comma 1.
7. La Regione, l'Impresa ferroviaria e il Gestore dell'infrastruttura stipulano specifici accordi di programma disciplinanti gli interventi da attivare, ivi incluso il rinnovo del parco rotabile, per garantire l'adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei servizi ferroviari trasferiti, nonche' gli oneri necessari alla loro realizzazione.
8. La Regione, i Ministeri competenti e il Gestore dell'infrastruttura stipulano accordi di programma quadro al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per conseguire una riqualificazione della rete ferroviaria della Regione, in modo da ridurre l'attuale squilibrio a favore dei trasporti su gomma nella ripartizione modale del trasporto passeggeri e merci, riducendo l'impatto sull'ambiente. Tali accordi definiscono gli interventi in termini di:
a) adeguamento delle infrastrutture attuali o realizzazione di nuove opere;
b) costi di investimento e modalita' di copertura dei relativi oneri, da effettuarsi da parte dello Stato;
c) tempi di realizzazione.
9. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria all'Impresa ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima insistente sul territorio della Regione, si tiene conto degli oneri assunti dalla Regione, ai sensi dei commi 7 e 8, per il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi.
di trasporto ferroviario 1. Sono attribuiti alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insista su territorio regionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione sono individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi di cui al comma 1, almeno pari a quello delle regioni viciniori. Tra le risorse finanziarie dovranno essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
3. All'attuazione dei relativi conferimenti, ivi compresi quelli per l'esercizio delle funzioni trasferite, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla data dell'Accordo di programma di cui al comma 2.
4. Relativamente ai servizi di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, e comunque successivamente alla stipula degli Accordi di programma di cui ai commi 7 e 8 e all'effettiva attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, la Regione subentra allo Stato nel rapporto con l'Impresa ferroviaria e stipula con quest'ultima il relativo Contratto di servizio. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con l'Impresa ferroviaria nel periodo antecedente al predetto subentro o, comunque, alle stesse conseguenti.
5. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti pubblici di servizi, la scelta del gestore del servizio avviene mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica.
6. Il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura, da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare le esigenze di mobilita' dell'utenza, cosi' come individuate al comma 1.
7. La Regione, l'Impresa ferroviaria e il Gestore dell'infrastruttura stipulano specifici accordi di programma disciplinanti gli interventi da attivare, ivi incluso il rinnovo del parco rotabile, per garantire l'adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei servizi ferroviari trasferiti, nonche' gli oneri necessari alla loro realizzazione.
8. La Regione, i Ministeri competenti e il Gestore dell'infrastruttura stipulano accordi di programma quadro al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per conseguire una riqualificazione della rete ferroviaria della Regione, in modo da ridurre l'attuale squilibrio a favore dei trasporti su gomma nella ripartizione modale del trasporto passeggeri e merci, riducendo l'impatto sull'ambiente. Tali accordi definiscono gli interventi in termini di:
a) adeguamento delle infrastrutture attuali o realizzazione di nuove opere;
b) costi di investimento e modalita' di copertura dei relativi oneri, da effettuarsi da parte dello Stato;
c) tempi di realizzazione.
9. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria all'Impresa ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima insistente sul territorio della Regione, si tiene conto degli oneri assunti dalla Regione, ai sensi dei commi 7 e 8, per il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi.