Articolo 70 del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
Articolo 69Articolo 71
Versione
31 dicembre 2024
Art. 70. Inserimento dell'articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , dopo l'articolo 225 e' inserito il seguente:
«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e' adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali e' stato redatto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volonta' contraria delle parti, anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2024
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