Articolo 23 del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
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31 dicembre 2024
Art. 23. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1. All' articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facolta' di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non e' considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;
d) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2024
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